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Chiarimenti AE in materia di rimborso IVA per i soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro UE

29 Novembre 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione n. 110/E del 28 novembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di rimborso IVA per i soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro UE.

In particolare, per i motivi meglio esposti nella Risoluzione in allegato, l’Agenzia ha chiarito come il soggetto passivo non residente e stabilito in altro Stato membro UE sia abilitato a conferire mandato ad un soggetto terzo di riscuotere per suo conto le somme dovute a titolo di rimborso ai sensi dell’articolo 38bis-2 del DPR 633 del 1972.

Per le procure formate all’estero è comunque necessario che l’atto di conferimento sia autenticato da un notaio o da un pubblico ufficiale.

E’ inoltre necessaria la legalizzazione dell’atto di conferimento, con esclusione dei casi in cui l’avente diritto al rimborso risieda in un Paese aderente alla Convenzione dell’Aja per l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall’Italia con la legge 20 dicembre 1966, n. 1253). In tali casi, infatti, la procura alla quale sia stata apposta la “postilla” (o “Apostille”) da parte della competente autorità designata da ciascuno Stato aderente alla Convenzione deve considerarsi “autenticata” anche agli effetti di cui all’articolo 63 del D.P.R. 600/1973. Per gli atti notarili provenienti dai Paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (ratificata dall’Italia con la legge 24 aprile 1990, n.106), non è richiesta alcuna legalizzazione, nemmeno attraverso Apostille.

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