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Exit Tax: le disposizioni attuative dell’Agenzia delle Entrate

11 Luglio 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Con Provvedimento del 10 luglio 2014, Prot. n. 2014/92134, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e le condizioni di esercizio dell’opzione di trasferimento all’estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali (c.d. Exit Tax) prevista dal comma 2-quater dell’articolo 166 del TUIR.

Sul punto si ricorda come il Decreto ministeriale 2 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2013 (cfr. contenuti correlati), contiene le prime indicazioni sull’esercizio dell’opzione per la sospensione dell’Exit Tax, prevista dal comma 2-quater dell’articolo 166 TUIR, e a sua volta affida ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di regolare le concrete modalità di esercizio dell’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’Exit Tax, la prestazione delle garanzie e il rilascio delle stesse, nonché l’obbligo di monitoraggio annuale.

Le disposizioni del presente Provvedimento compatibili con quelle del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2013, si applicano anche ai trasferimenti all’estero della residenza effettuati antecedentemente all’entrata in vigore del decreto da ultimo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nel caso in cui il termine di cui al punto 1 del presente Provvedimento sia già scaduto o scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti ivi indicati dovranno presentare l’apposita comunicazione entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale da ultimo citato.

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