Con Risposta n. 162 dell’8 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del Superbonus di cui all’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) per interventi realizzati da enti di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica su immobili di proprietà di un consorzio di Comuni.
In particolare, l’istante rappresenta di svolgere le attività tipiche degli ex IACP e di gestire, tra l’altro, immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica di proprietà di un consorzio di Comuni, per i quali intenderebbe eseguire interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico.
Sul punto, evidenzia l’Agenzia, L’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato al comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, ai sensi del quale le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute, tra l’altro, dagli IACP, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
L’applicazione delle citate disposizioni normative presuppone, quindi, l’esistenza di due requisiti:
- soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l’altro, agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
- oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti autonomi ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Pertanto, sottolinea l’Agenzia, in base a quanto rappresentato e nel presupposto che l’istante eserciti le attività tipiche degli ex IACP attribuite alle Agenzie territoriali, lo stesso possa rientrare tra i soggetti destinatari del Superbonus, ai sensi del citato comma 9, lett. c) dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Inoltre, continua l’Agenzia, l’istante potrà beneficiare dell’agevolazione in parola anche se gli interventi riguardano immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà di un consorzio di comuni. Ciò in quanto, trattandosi di una particolare forma associativa per la gestione di uno o più servizi nonché per l’esercizio associato di funzioni tra i comuni costituenti il consorzio, non assume rilievo, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa in commento, la circostanza che sia stato costituito un consorzio di Comuni.
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