Con Risposta n. 109 del 15 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il trattamento fiscale degli interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da un soggetto non residente.
In particolare è stato chiesto all’Agenzia se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 che prevede la non imponibilità in Italia per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all’articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, debba valere la residenza fiscale dell’intestatario al momento della riscossione o quella al momento dell’emissione dei titoli.
Per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia ha ritenuto che Poste Italiane S.p.A. applichi l’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti dai buoni postali fruttiferi, in quanto l’Istante, al momento dell’emissione di tali titoli, era residente in Italia.