Con Risposta n. 323 del 08 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale connesso al reddito di impresa applicabile agli strumenti finanziari derivati detenuti da micro imprese.
Preliminarmente, l’Agenzia sottolinea come per le micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, la rilevazione contabile degli strumenti finanziari derivati, in linea di principio, è inibita in considerazione di quanto disposto dall’articolo 2435-ter comma 3, sulla base del quale la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura è contenuta nell’articolo 2426 comma 1 n. 11-bis) del codice civile.
Per tali soggetti, l’assenza della rilevazione delle eventuali oscillazioni del valore del derivato detenuto con finalità diverse dalla copertura rende, nella sostanza, ininfluente l’applicazione delle previsioni contenute nei commi 2 e 3 dell’articolo 112 del Tuir, ferma restando l’inclusione, in linea di principio, del fenomeno nell’ambito di applicazione del menzionato articolo.
Ai fini IRES, quindi, non si è in presenza di alcun componente di reddito che risulta dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio e, di conseguenza, il valore fiscale dello strumento in esame non subisce alcuna variazione. Resta fermo che, la differenza tra il corrispettivo incassato ed il valore fiscale del derivato (non inciso da alcuna valutazione avente rilevanza fiscale) concorre alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui avviene il realizzo mediante la cessione degli ETC, ai sensi dell’articolo 83 del Tuir.