Con Risposta n. 257 del 07 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.
In particolare, l’Agenzia si sofferma sulla possibilità che, tra i costi ammissibili al credito d’imposta per le spese di consulenza relativa alle quotazioni delle PMI, concorra anche l’IVA indetraibile per effetto dell’attività svolta.
Sul punto l’Agenzia richiama i chiarimenti forniti con la Circolare 27 ottobre 2009, n. 44/E, in relazione all’agevolazione di cui all’articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (cd. Tremonti-ter).
Tale Circolare, premesso che, ai fini del calcolo dell’agevolazione costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19- bis1 del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972, chiarisce che, di contro, non rileva ai fini della determinazione del valore degli investimenti l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972.
L’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata «non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale (…) che si qualifica come costo generale», evidenziando che «resta salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti l’IVA totalmente indetraibile derivante dal pro rata pari a zero».