Con Risposta n. 178 del 11 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli obblighi di sostituto di imposta di compagnia assicurativa estera nei confronti dei soggetti neo-residenti in Italia ai sensi dell’articolo 24-bis del TUIR.
In particolare, il dubbio interpretativo prospettato riguarda la tassazione dei redditi di capitale derivanti da polizze assicurative estere in caso di trasferimento da parte del contraente, della residenza in Italia con esercizio dell’opzione per il regime di tassazione forfetaria di cui all’articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
L’istante è una compagnia di assicurazione con sede in Lussemburgo che, ai sensi del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 ha optato, dal 31 dicembre 2011, per l’ottemperamento degli obblighi di sostituto di imposta sui redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 26-ter, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, per il versamento dell’Imposta sulle Riserve Matematiche prevista dal comma 2-quinquies) dell’articolo 1, d.l. 24 settembre 2002, n. 209 ed ha ottenuto l’autorizzazione all’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale sui prodotti assicurativi di tipo unit-linked, dalla stessa commercializzati in Italia ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 da liquidare sugli atti e documenti di cui all’articolo 13, nota 2 ter, della Tariffa, Parte Prima, Allegato A al d.P.R 26 ottobre 1972, n. 642.
Per maggiori informazioni sui chiarimenti dell’Agenzia si rinvia alla Risposta pubblicata in allegato.