Con Risposta n. 63 del 19 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui criteri da utilizzare al fine di quantificare la quota di canone deducibile in un caso di leasing immobiliare.
Nel caso in esame, in particolare, la società contribuente ha eseguito un’operazione di lease-back, che ha comportato la cessione a una società di leasing un complesso immobiliare composto da fabbricato e aree pertinenziali e il mandato alla stessa di costruire secondo le proprie indicazioni un’officina meccanica, con l’accordo di stipulare al termine della costruzione, un contratto di leasing avente ad oggetto il nuovo fabbricato.
Il corrispettivo ricevuto dalla società contribuente a seguito della cessione effettuata alla società di leasing non rappresenta il valore dell’area bensì individua il valore dell’intero complesso immobiliare.
Attesa quindi l’equivalenza tra l’operazione di acquisto e quella di leasing, l’Agenzia ha ritenuto che, in assenza di aree autonomamente acquistate, il valore non deducibile, da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all’area, debba essere determinato ai sensi del citato comma 7 dell’articolo 36, in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni.