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Riorganizzazione societaria ed abuso del diritto per recesso atipico

28 Agosto 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 341 del 23 agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la liceità, in termini di abuso del diritto, di un’operazione di riorganizzazione societaria, nell’ambito di un passaggio generazionale e gestionale, concretizzatosi nella costituzione di una newco seguita dalla cessione a newco delle quote previamente rivalutate e dalla fusione inversa.

Per i motivi meglio espressi dalla risposta in allegato, l’Agenzia ha ritenuto che, nel caso di specie, il recesso tipico dei soci intenzionati a fuoriuscire dalla compagine sociale originaria non avrebbe potuto beneficiare della rideterminazione delle partecipazioni di cui all’articolo 1, commi 1053 e 1054, della legge n. 145 del 2018.

Grazie tuttavia all’articolata serie di operazioni prospettata, i soci recedenti si precostituiscono le condizioni per porre in essere un recesso c.d. atipico – che si attua mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione agli altri soci ovvero a soggetti terzi estranei alla compagine sociale, le somme ricevute dal socio rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (capital gain) – idoneo a far conseguire loro un vantaggio fiscale.

Tale vantaggio fiscale è rinvenibile nel risparmio d’imposta derivante dall’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul valore di perizia delle partecipazioni in luogo della ritenuta a titolo d’imposta del 26% prevista ordinariamente sui redditi di capitale.

Il vantaggio fiscale è da considerarsi indebito in quanto conseguito in aggiramento delle disposizioni tributarie in materia di recesso tipico direttamente applicabili, per le quali non assume alcuna rilevanza la rivalutazione ai fini fiscali delle quote di partecipazioni possedute.

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