Con Risposta n. 299 del 23 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’applicazione di sanzioni, in caso di ravvedimento operoso da parte dell’intermediario, connesse all’inadempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167 per i trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.
Nel caso prospettato, l’istante ha presentato la comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario.
Per il combinato disposto degli articoli 5 comma 1 del d.l. n. 167 del 1990 e 7 comma 4-bis del d.l. n. 472 del 1997, l’Agenzia ha ritenuto che la sanzione, da applicarsi nella misura dal 10 al 25 % dell’importo delle operazioni segnalate, vada altresì ridotta alla metà.
La sanzione così ridotta può essere regolarizzata applicando le percentuali di riduzione previste dall’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, a seconda del momento in cui viene effettuato il ravvedimento.