Principio di diritto Agenzia delle Entrate 23 luglio 2019 n. 20
L’operazione di merger leveraged cash out, in cui i soci persone fisiche di una società (target) rivalutano le partecipazioni ai fini fiscali e le cedono a un’altra società (veicolo) – partecipata da uno dei quattro soci cedenti e dai suoi due figli (soci di maggioranza) – che successivamente viene incorporata dalla target, consente di ottenere un vantaggio fiscale consistente nell’azzeramento della tassazione dell’incasso diretto (i.e. in assenza di rivalutazione e cessione delle partecipazioni) degli utili da parte dei soggetti cedenti.
Il vantaggio fiscale conseguito è da considerarsi indebito e le operazioni poste in essere prive di sostanza economica ed essenzialmente finalizzate al conseguimento del vantaggio fiscale limitatamente a uno dei genitori cedenti che conserva particolari poteri nella società target: partecipazione nella conduzione della società target, potere di veto in caso di disaccordo tra i figli, possibilità di riacquisire il controllo della società target in presenza di inefficienze tali che, a giudizio del collegio sindacale, possano mettere in pericolo la governance e/o la solidità patrimoniale e/o la solidità finanziaria e/o economica della società target.
In queste circostanze, il vantaggio fiscale conseguito si pone in contrasto con la ratio delle disposizioni normative che disciplinano la rivalutazione ai fini fiscali delle partecipazioni consistente nel favorire la circolazione delle stesse e consiste nella possibilità di incassare gli utili della società target nonostante non si ponga in essere un effettivo disinvestimento delle partecipazioni detenute.
Il suddetto vantaggio fiscale indebito non risulterà, comunque, effettivamente conseguito fintanto che non siano incassati i relativi pagamenti da parte del genitore cedente.