Con Risoluzione n. 26 del 6 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul regime IVA applicabile ai corrispettivi delle prestazioni rese dalle Banche depositarie di OICR nei confronti delle società di gestione del risparmio (SGR) in seguito all’emanazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 71.
Con Risoluzione n. 97/E del 17 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate si era già pronunciata sul tema, stabilendo come, nel caso di corrispettivo unitariamente pattuito a fronte dei diversi servizi (imponibili ad IVA ed esenti da imposta) resi dalla banca depositaria, l’incidenza delle prestazioni imponibili potesse essere quantificata nella misura percentuale del 28,3 per cento del corrispettivo stesso.
A fronte delle modifiche normative introdotte in materia di disciplina dei compiti del depositario di OICR dal D.Lgs. n. 71 del 18 aprile 2016, è stato chiesto all’Agenzia se le suddette conclusioni espresse con la Risoluzione n. 97/E mantengano la loro validità.