Con Risoluzione n. 78/E del 27 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’attestazione del requisito di vigilanza degli OICR esteri.
In particolare, sul presupposto che il Fondo estero abbia le medesime finalità di investimento di un OICR italiano, l’istante ritiene che i gestori sono soggetti a vigilanza prudenziale da parte della SEC, per effetto della registrazione richiesta per lo svolgimento della loro attività, rispettivamente come investment adviser e relying adviser.
Tuttavia, al fine di beneficiare dell’esenzione sui proventi derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare italiano, tenuto conto che il suddetto requisito non può essere certificato tramite un documento formale, l’istante ritiene che la sussistenza dello stesso possa essere verificata semplicemente attraverso l’accesso al sito ufficiale della SEC da cui risulta la predetta registrazione.
Per le conclusioni dell’Agenzia si rinvia alla lettura della Risoluzione in allegato.