Gli Atti dei Convegni ed Eventi organizzati da Diritto Bancario raccolti in una banca dati dedicata
www.dirittobancario.it
Flash News

Chiarimenti AE sulla determinazione del credito d’imposta per enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare

13 Ottobre 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione n. 92/E del 13 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha fornito chiarimenti relativamente ai criteri per la determinazione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1 commi 91, 92 e 93 dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 a favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare.

In particolare, è stato chiesto all’Agenzia dei chiarire le condizioni necessarie per l’utilizzabilità del predetto credito con specifico riferimento:

1) al momento di effettuazione dell’investimento agevolabile, specificando se lo stesso, a suo avviso, dovrebbe coincidere con l’“assunzione dell’obbligazione giuridica o al successivo versamento delle relative somme”;

2) al requisito di detenzione quinquennale dell’investimento e, eventuale, obbligo di reinvestimento, entro 90 giorni, dalla relativa “cessione” o “scadenza” di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto, relativamente alla ipotesi di rimborso parziale del capitale investito in OICR allorquando detto rimborso si riferisca indistintamente sia alle quote versate anteriormente al 1° gennaio 2015 che a quelle versate successivamente;

3) al momento di verifica del requisito della prevalenza, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, nella ipotesi di investimenti effettuati in start-up, tenuto conto che in base alla circolare n. 14/E del 2016, tale requisito può essere verificato anche in un periodo successivo a quello di effettuazione dell’investimento stante la fase di start-up.

Di cosa si parla in questo articolo
La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter