Con Risoluzione n. 16/E del 16 febbraio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’individuazione del soggetto tenuto all’applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria.
In particolare, posto che le società di gestione del risparmio (SGR) detengono, nella generalità dei casi, ai fini della prestazione del servizio di gestione di portafogli, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della propria clientela presso una banca (ovvero un altro intermediario abilitato), sono stati chiesto all’Agenzia chiarimenti in merito all’individuazione del sostituto d’imposta in relazione ai proventi conseguiti dall’investitore, laddove la normativa fiscale preveda l’applicazione di ritenute o imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria da parte dell’intermediario incaricato dall’investitore alla riscossione dei proventi.
Inoltre, sono state chieste all’Agenzia alcune precisazioni sul sostituto d’imposta tenuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 27-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A..