Con Risoluzione n. 97/E del 17 dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio orientamento in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 con particolare riguardo al regime IVA applicabile alle commissioni corrisposte alle banche dalle società di gestione del risparmio (SGR), per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) da esse istituiti, per i servizi riconducibili all’attività di banca depositaria di cui all’art. 38 del TUF (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).
Il trattamento fiscale, ai fini IVA, dei proventi relativi alle attività poste in essere dalla banca depositaria può essere schematizzato nel modo seguente:
i) attività di custodia e di amministrazione: imponibile, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 4) del d.P.R. n. 633 del 1972 (norma introdotta in attuazione dell’art. 135, comma 1, lettera f), della Direttiva 2006/112/CE);
ii) attività relative alla gestione dei fondi comuni di investimento: esenti, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 che prevede tra le operazioni esenti quelle connesse alla “gestione di fondi comuni d’investimento”;
iii) attività di controllo e di sorveglianza (come definite dall’art. 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58): imponibili in quanto, sulla base dei chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 4 maggio 2006, causa n. C-169/04, dette attività non rientrano nel concetto di “gestione dei fondi d’investimento”.