Con Provvedimento del 25 marzo 2013, Prot. n. 37561, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, “Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari”.
Il citato comma 2 prevede l’obbligo per gli operatori finanziari (banche, la società Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario) di comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.
Le presenti Disposizione dell’Agenzia delle Entrate definiscono in particolare: i soggetti obbligati alla comunicazione; i dati oggetto della comunicazione; il termine per la comunicazione; il Sistema di Interscambio flussi dati SID; le modalità di comunicazione; la predisposizione del file da trasmettere; ricevute ed esiti; il trattamento dei dati.