La Commissione Europea ha pubblicato la nuova proposta di direttiva relativa all’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) da introdurre nel quadro di cooperazione fra gli stati membri dell’UE.
La nuova direttiva rispecchia il campo di applicazione e gli obiettivi della proposta originaria presentata dalla Commissione nel settembre 2011 (IP/11/1085) e mantiene l’approccio di assoggettare tutte le transazioni per le quali esista un collegamento con la zona di applicazione della Financial Transaction Tax (FTT), così come sono mantenute le aliquote dello 0,1% per le azioni e obbligazioni e dello 0,01% per i derivati.
Secondo Algirdas Šemeta, commissario responsabile per la fiscalità, “Con la proposta odierna, tutto è pronto perché un’imposta comune sulle transazioni finanziarie possa essere introdotta nell’UE. Sul tavolo vi è un’imposta senza dubbio equa e tecnicamente solida, che consentirà di rafforzare il mercato unico e contenere le negoziazioni irresponsabili. Undici Stati membri hanno sollecitato questa proposta, in modo da poter procedere con l’introduzione della ITF mediante una cooperazione rafforzata. Ora invito questi stessi Stati membri ad andare avanti con ambizione: li esorto a decidere e concludere, in modo da dar vita alla prima ITF regionale del mondo.”
Confermata, rispetto alla precedente proposta, l’applicazione del “principio di residenza”, secondo cui l’imposta sarà dovuta se una delle parti della transazione è stabilita in uno Stato membro partecipante, indipendentemente dal luogo in cui l’operazione ha luogo.
Fra le novità, il “principio di emissione”, secondo cui gli strumenti finanziari emessi negli 11 Stati membri saranno tassati quando sono negoziati, anche se quanti li negoziano non sono stabiliti nella zona ITF.
Al pari della proposta originaria, la FFT non si applicherà alle attività finanziarie quotidiane dei cittadini e delle imprese (ad esempio a prestiti, pagamenti, assicurazioni, depositi ecc.) né alle tradizionali attività bancarie d’investimento nel quadro della raccolta di capitali o alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito di ristrutturazioni. Escluse inoltre le attività di rifinanziamento, la politica monetaria e la gestione del debito pubblico, quali le operazioni effettuate con le banche centrali e la BCE, con la European Financial Stability Facility e con il meccanismo europeo di stabilità, e le operazioni con l’Unione europea.