Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la Circolare n. 11/E del 28 marzo 2012 avente ad oggetto il nuovo regime di aliquota unica sulle rendite finanziarie.
Con decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, è stata data attuazione al criterio di unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, e cioè dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
In particolare, l’articolo 2, commi da 6 a 34 del decreto legge n. 138 del 2011 ha previsto l’introduzione di un’aliquota unica, intermedia fra quelle esistenti, pari al 20%, in luogo delle previgenti aliquote stabilite in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari (prima della modifica normativa, le aliquote di tassazione erano tre, pari a 12,5%, 20% e 27%).
Le ultime disposizioni perseguono l’obiettivo di unificare l’aliquota di imposizione dei redditi di natura finanziaria sia con riferimento all’applicazione delle ritenute (d’imposta o d’acconto) sia con riferimento all’applicazione delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi su tali tipologie di reddito.
Nello specifico, quindi, l’aliquota unica del 20% si applica a interessi, premi e altri redditi di capitale, divenuti esigibili, nonché ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dall’ 1 gennaio 2012.
Restano esclusi dall’applicazione dell’aliquota unica del 20% i proventi dei titoli pubblici, cui si continua ad applicare l’aliquota del 12,5%, sia per i redditi di capitale (interessi e scarti di emissione), sia per i redditi diversi di natura finanziaria (capital gains); tale eccezione è limitata ai titoli di cui all’articolo 31 D.P.R. n. 601 del 1973 (titoli del debito pubblico, buoni postali, etc.). L’aliquota del 12,5% si applica inoltre ai titoli emessi da enti sovranazionali o internazionali riconosciuti in Italia e i titoli di natura obbligazionaria, a prescindere dalla loro scadenza, emessi da Stati esteri presenti nella white list.
Confermato il regime di favore per i titoli di risparmio dell’economia meridionale (i cosiddetti Trem bond): in tal caso l’aliquota di tassazione degli interessi, dei premi e degli altri frutti resta pari al 5%.
Per quanto attiene i redditi diversi è possibile affrancare il costo o il valore di acquisto dei titoli, delle quote e delle altre attività finanziarie possedute alla data del 31 dicembre 2011 al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 12,5%; scopo è quello di evitare che l’aumento dell’aliquota incida su quanto maturato antecedentemente all’1 gennaio 2012.
Per poter beneficiare di tale possibilità, specifica l’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve esercitare un’opzione che deve essere resa entro il 31 marzo 2012 per i contribuenti in regime del risparmio amministrato, mentre l’opzione va esercitata in dichiarazione per i contribuenti che determinano il capital gain nella dichiarazione dei redditi. Nel primo caso, le imposte vanno versate dall’intermediario entro il 16 maggio 2012; nel secondo caso l’opzione sia esercitata in dichiarazione il pagamento va effettuato dagli stessi contribuenti entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.