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Attività finanziarie scudate: le Disposizioni dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione e versamento delle imposte

15 Febbraio 2012
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Disposizioni sull’applicazione e versamento delle imposte su attività finanziarie “scudate”, cioè oggetto di emersione attraverso il c.d. scudo fiscale.

Le Disposizioni sono attuative dei commi da 6 a 12 dell’articolo 19 del decreto legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Per quanto attiene l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione ex art. 19 comma 6 D.L. 201/2011, l’Agenzia ha previsto che l’imposta sia dovuta nella misura del: 10 per mille per il 2011; 13,5 per mille per il 2012; 4 per mille per gli anni successivi.

Per quanto attiene l’imposta straordinaria sui prelievi delle attività oggetto di emersione ex art. 19 comma 12 D.L. 201/2011, è dovuta, per il solo anno 2012, un’imposta straordinaria pari al 10 per mille.

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