(Circolare IRDCEC 14 settembre 2011, n. 24/IR)
L’art. 23, comma 9, del D.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, ha modificato la disciplina delle perdite d’impresa per i soggetti passivi Ires (con esclusione degli enti non commerciali), apportando modifiche all’art. 84, T.u.i.r..
Il nuovo comma 1 dell’art. 84, T.u.i.r. prevede infatti che “la perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80”.
Il nuovo comma due del citato art. 84 prevede inoltre che “Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva”.
In breve, le perdite d’impresa sono riportabili in avanti ai fini Ires senza limiti temporali, ma possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo successivo in misura non superiore all’80 per cento dello stesso (con eccezione delle perdite realizzate dalle cd. start up).
L’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con la circolare 14 settembre 2011, n. 24/IR (che illustra l’intera nuova disciplina), ritiene che le nuove regole siano applicabili anche alle perdite conseguite anteriormente al periodo d’imposta 2011.