Con Risposta del 30 agosto 2019 n. 355 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di tassazione applicabile all’atto di risoluzione consensuale di un trust.
Per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, nel caso di specie, all’atto di risoluzione si realizza un trasferimento a titolo gratuito delle quote societarie a favore del disponente da parte del trustee (con il consenso del guardiano e dei beneficiari).
Ne consegue, che, da un punto di vista fiscale troverà applicazione l’ordinaria disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni contenuta nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS) e, per quanto concerne le imposte ipotecaria e catastale, la disciplina del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
A tal fine, si può far riferimento anche alle Circolari n. 48 del 6 agosto 2007 e n. 3 del 22 gennaio 2008 che forniscono chiarimenti in merito alle modalità di applicazione al trust dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Al riguardo, si ricorda che le imposte ipotecaria e catastale sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per le relative volture catastali.