Con Risposta n. 441 del 29 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini dell’imposta di successione applicabile in caso di trasferimento per testamento di partecipazioni sociali a fondazioni.
In particolare, nel caso di specie, viene chiesto all’Agenzia: da un lato, se il trasferimento mortis causa delle partecipazioni sociali alla fondazione, ente senza scopo di lucro costituito per perseguire, in via esclusiva, iniziative di solidarietà sociale e sanitaria, di beneficienza, di scolarizzazione, di formazione e di promozione della cultura, della ricerca scientifica e medica, dell’arte, della natura e altre attività di interesse generale, possa beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), sebbene le partecipazioni, oggetto di disposizione testamentaria, non consentano alla Fondazione di acquisire il controllo di società; dall’altro, i criteri di individuazione del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in capo alla Fondazione, sia ai fini della determinazione delle plusvalenze patrimoniali realizzate in caso cessione sia con riferimento ai redditi di capitale originati dalle fattispecie di cui all’articolo 47, commi 5 e 7, del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Con riferimento al primo quesito, l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) esclude l’assoggettamento all’imposta sulle successioni per “i trasferimenti a favore […] di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità”.
Sulla base di tale norma, l’Agenzia ha ritenuto che il requisito soggettivo risulti soddisfatto in quanto la fondazione risulta iscritta nell’apposito Registro delle Persone Giuridiche e, pertanto, si ritiene che, al verificarsi delle suindicate condizioni necessarie sotto il profilo oggettivo, il trasferimento delle partecipazioni di cui l’istante intende disporre per testamento, a favore della Fondazione, possa beneficiare del trattamento di esenzione previsto dall’art. 3 del TUS.
Per quanto riguarda la seconda questione interpretativa, l’Agenzia osserva come, nell’ipotesi di cessione delle partecipazioni da parte della Fondazione, ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67 del TUIR si assume come costo “il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione” (cfr. art. 68, comma 6 del TUIR).
Nel caso di specie, quindi, ove sussistano le condizioni per l’esenzione dall’imposta di successione, si condivide quanto sostenuto dal contribuente in ordine alla circostanza che il criterio del valore normale, quale valore fiscalmente riconosciuto per il beneficiario di partecipazioni sociali ex art. 68, comma 6, del TUIR, dovrebbe applicarsi a tutti i trasferimenti indicati nell’articolo 3 del TUS, e non solo con riguardo al trasferimento di partecipazioni di controllo (comma 4-ter).