Con Risposta n. 514 dell’11 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui criteri di definizione dell’imposta sulle successioni e donazioni nel caso di titoli azionari negoziati sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale gestito da Borsa Italiana S.p.a.
In particolare, l’Agenzia ha ritenuto che a tali titoli si applichi il regime di cui all’articolo 16, comma 1, lett. a) del TUS (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, Dlgs del 31 ottobre 1990, n. 346), previsto per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, e non quello di cui alla lettera b) dello stesso art. 16 comma 1, previsto invece per i titoli negoziati fuori da mercati regolamentati.
La diversità di criteri previsti dal legislatore nel citato articolo 16., evidenzia l’Agenzia, trova la sua “ratio” nella esigenza di semplificare il processo di valutazione dei titoli da parte degli eredi tenuti a presentare la dichiarazione di successione, fornendo loro parametri funzionali a determinare un valore che sia al contempo in grado sia di misurare l’effettiva capacità contributiva che di assicurare una apprezzabile oggettività di determinazione.
Tale considerazione assume notevole rilievo nel caso in esame poiché consente di definire le motivazioni per le quali il criterio di cui alla descritta lettera a) deve poter trovare applicazione ogni qualvolta, per valutare le “azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali”, siano rinvenibili criteri dotati del requisito della semplicità e della oggettività di misurazione, poiché desumibili dalle quotazioni di mercato.
Nel caso di specie il mercato AIM Italia, pur non rientrano nella definizione di “mercato regolamentato” di cui all’articolo 64-quater del TUF, tuttavia è idoneo ad assicurare la semplicità ed oggettività di valutazione del prezzo dei titoli ivi negoziati, analogamente a quanto accade con riferimento ai titoli negoziati sui mercati regolamentati. Dal che l’applicazione del regime di cui alla lettera a) del suddetto art. 16 comma 1.