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L’OIC aggiorna i principi contabili nazionali

22 Dicembre 2016
Di cosa si parla in questo articolo
OIC

La Fondazione Organismo Italiano Contabilità (OIC) ha pubblicato oggi gli aggiornamenti ai seguenti principi contabili nazionali, che si applicano alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. In allegato, oltre ai principi aggiornati, si pubblica la relativa presentazione dell’OIC.

  • OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. L’OIC 9 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
  • OIC 10 – Rendiconto finanziario. L’OIC 10 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide.
  • OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio. L’OIC 12 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto.
  • OIC 13 – Rimanenze. L’OIC 13 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
  • OIC 14 – Disponibilità liquide. L’OIC 14 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione delle disponibilità liquide nel bilancio, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
  • OIC 15 – Crediti. L’OIC 15 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
  • OIC 16 – Immobilizzazioni materiali. L’OIC 16 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
  • OIC 20 – Titoli di debito. L’OIC 20 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei titoli di debito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
  • OIC 21 – Partecipazioni. L’OIC 21 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
  • OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione. L’OIC 23 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei lavori in corso su ordinazione nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
  • OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali. L’OIC 24 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
  • OIC 25 – Imposte sul reddito. L’OIC 25 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
  • OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera. L’OIC 26 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle attività, passività e operazioni espresse in valuta estera, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
  • OIC 28 – Patrimonio netto. L’OIC 28 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la classificazione delle voci di patrimonio netto e la rilevazione e movimentazione delle voci di patrimonio netto in occasione di operazioni tra società e soci in qualità di soci, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
  • OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. L’OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano: i cambiamenti di principi contabili; i cambiamenti di stime contabili; la correzione di errori; i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
  • OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto. L’OIC 31 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi per rischi ed oneri e del trattamento di fine rapporto, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
  • OIC 32 – Strumenti finanziari derivati. L’OIC 32 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare nella nota integrativa.
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