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Società tra avvocati: chiarimenti Agenzia delle Entrate sulla natura del reddito prodotto

8 Maggio 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione del 7 maggio 2018 n. 35/E di risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati costituite ai sensi della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

In particolare, l’Agenzia ha affermato come, in assenza di una esplicita norma, l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale.

Pertanto, anche sul piano fiscale, alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applicano le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d’impresa e quindi deve essere assoggettato ad IRES il reddito prodotto e ad IRAP il valore della produzione.

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