Principio di diritto Agenzia delle Entrate 21 gennaio 2020 n. 1
La fornitura di un programma gestionale per consentire a soggetti che effettuano le vendite a distanza la creazione e utilizzo di negozi on-line, in relazione ai quali, tuttavia, il fornitore del programma medesimo non abbia titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, né per partecipare, anche indirettamente, all’ordinazione degli stessi o di svolgere alcuna delle attività di facilitazione previste dalla norma, è esclusa dall’applicazione degli obblighi di comunicazione dei dati relativi alle vendite stesse individuati nel d.l. n. 34 del 2019.