Con Circolare del 20 gennaio 2014, n. 4, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indicazioni in ordine agli adempimenti che coinvolgono le Camere di commercio ed i propri Istituti cassieri conseguenti all’assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle stesse camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall’articolo 1, commi da 391 a 394, della legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190.
In particolare, il comma 391 prevede l’inserimento delle Camere di commercio nella Tabella A allegata alla predetta legge n. 720/84.
Il comma 392 dispone che, alla data del 1° febbraio 2015, i cassieri delle Camere di commercio provvedono a versare le disponibilità liquide presenti presso gli stessi sul sottoconto fruttifero delle contabilità speciali intestate alle Camere di commercio e accese presso la tesoreria statale, individuando le risorse escluse dal riversamento.
Il successivo comma 393 prevede l’adeguamento da parte dei cassieri dell’operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le Camere di commercio.
Infine, il comma 394 prevede l’obbligo di smobilizzo, entro il 30 giugno 2015, di eventuali investimenti finanziari, come individuati dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 aprile 2012 ed il contestuale riversamento delle relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Anche per gli investimenti finanziari sono state previste specifiche esclusioni all’obbligo di smobilizzo.