Con Sentenza n. 02643 de 29 marzo 2021 il Consiglio di Stato si è espresso in merito al ricorso presentato dal Consiglio Nazionale del Notariato sulla procedura di costituzione e iscrizione delle startup innovative senza il controllo del notaio.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità del d.m. 17 febbraio 2016, recante “modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata startup innovative”, sia nella parte in cui stabilisce, all’art. 1 co. 2, che “l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica”, sia nella parte in cui amplia i poteri di controllo del registro delle imprese, prevedendo che quest’ultimo verifichi “la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all’articolo 25 del decreto legge 179 del 2012, come modificato da ultimo dall’articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 3 del 2015” e “la liceità, possibilità e determinabilità dell’oggetto sociale”.
È stato quindi confermato che la totale mancanza di controlli preventivi, amministrativi e giudiziari, da parte delle Camere di Commercio, si pone in contrasto con quanto richiesto obbligatoriamente dalla normativa europea.
Infatti, rileva il Consiglio di Stato, secondo le Direttive 2009/101/CE e 2017/1132/UE “in tutti gli stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo o lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico” e in base al DPR 581/1995 al conservatore del registro è consentito unicamente un controllo meramente formale.