Il Ministero dello sviluppo economico ha fornito chiarimenti sull’applicabilità della propria circolare 1/V del 10 settembre 2020, in materia di sanzioni pecuniarie per ritardo nella comunicazione del mantenimento dei requisiti prevista dall’articolo 25, comma 15 e 17 bis del D.L. 179 del 2021, da parte di società Start Up innovativa.
In particolare, il MISE sottolinea di aver indicato alle CCIAA che il combinato disposto del citato articolo 106 e dell’articolo 25, comma 16 del D.L. 179/2012, comportava che «appare evidente che il legislatore ha descritto una fase procedimentale che, cronologicamente si chiude il 30 settembre. I sessanta giorni dalla perdita dei requisiti, che a norma del comma 16 ultimo capoverso (alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione) decorrono dal 1° agosto, consentono “ordinariamente” a codeste Camere di istruire il procedimento, valutando le eventuali dirimenti, prima di giungere al provvedimento ablativo reale» alla luce delle disposizioni recate dalla disciplina emergenziale ed in particolare dall’articolo 106 del D.L. 18 del 2020.
Quanto precede, sottolinea il Ministero, è fondato sul presupposto che il comma 16, prima parte, reca: “Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l’incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell’articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese”.
Il MISE ha fondato tale ricostruzione escludendo la sanzione reale della cancellazione dalla sezione speciale (con perdita dei benefici) concedendo alle imprese, ancorché inadempienti sul criterio del ravvedimento operoso, la possibilità di un tardivo adempimento.