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Start-up innovative: chiarimenti MISE su iscrizione alla sezione speciale e limiti dei controlli dell’ufficio camerale

3 Ottobre 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il proprio Parere 29 settembre 2014, prot. 169135, in materia di start-up innovative (art. 25 e seguenti del DL 179/2012).

In particolare, per i motivi meglio esposti nel documento pubblicato in allegato, il MISE ha evidenziato come:

– non sia possibile denunciare, in sede di richiesta di iscrizione nell’apposita sezione speciale di cui all’art. 25, c. 8, del DL 179 /2012, la sola attività di “ricerca e sviluppo”, ma il complessivo avvio delle attività (c. 2, lett. “f”, cit.) di “sviluppo…produzione e…commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”, con specificazione della natura dei prodotti o servizi in parola;

– non appaia rimessa alla competenza dell’ufficio del registro delle imprese la valutazione del merito delle dichiarazioni presentate dalle aspiranti start-up innovative (ad esempio, se i prodotti o servizi di cui si avvia lo sviluppo, produzione e commercializzazione siano effettivamente caratterizzati dall’innovatività o dall’alto valore tecnologico) ma solo la verifica della regolarità formale della documentazione presentata: se, cioè, la stessa sia stata sottoscritta dal soggetto legittimato; se la modulistica sia stata compilata correttamente; se siano state rese tutte le dichiarazioni previste; ecc.

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