Con Provvedimento n. 25642 del 7 ottobre 2015 l’Antitrust ha sanzionato quale pratica commerciale scorretta la condotta di una società che, al fine di recuperare propri crediti, aveva inoltrato atti di citazione in giudizio, a consumatori, presso Giudici di Pace, con l’indicazione di una data fittizia della prima udienza, senza il rispetto del foro territoriale competente, senza iscrivere a ruolo la causa.
Secondo l’Antitrust tale condotta integra una pratica commerciale scorretta e aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Essa è volta, infatti, non a esercitare un legittimo diritto di recupero in sede giudiziale del credito, ma a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che sia preferibile provvedere al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario presso una sede lontana e non agevole.
La citazione in giudizio presso una sede diversa da quella territorialmente competente è infatti una pratica idonea a esercitare, nei confronti dei destinatari, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile, nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti.