Con Provvedimento n. 23506 pubblicato nel Bollettino n. 16 del 7 maggio 2012 l’Antitrust analizza un caso di diffusione, tramite siti internet, di due messaggi relativi ad una campagna abbonamenti nei quali si prospettava, tra l’altro, la possibilità di acquistare gli stessi attraverso alcune forme di finanziamento.
Nel caso di specie, l’Antitrust ha ritenuto scorretta la pratica commerciale esaminata ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:
– nei siti internet di entrambe le parti (venditore degli abbonamenti e soggetto finanziatore) venivano riportate, tramite una tabella simile per forma e contenuto, le tipologie di finanziamento e le relative condizioni economiche. Queste ultime, però, non venivano esplicitate con modalità utili a garantire al consumatore una compiuta e corretta valutazione delle stesse, in quanto viene esplicitato solo il valore massimo del TAEG applicabile;
– nei due siti internet venivano fornite informazioni non concordanti con riferimento ai costi dei finanziamenti, generando un effetto confusorio nel consumatore e compromettendo per tal verso la sua libertà di scelta;
– la campagna promozionale non forniva informazioni veritiere in merito alla quantificazione delle spese di “istruttoria pratica”, circostanza questa idonea ad alterare il comportamento economico del consumatore, dal momento che la leva finanziaria utilizzata, basata sullo sfruttamento delle economie di scala generate dalla sottoscrizione multipla di più beni omogenei, risultava un ottimo incentivo all’acquisto di più abbonamenti;
Sulla base di tali considerazioni l’Antitrust ha ritenuto che il messaggio pubblicitario fosse inidoneo a consentire al consumatore di apprezzare il reale valore e convenienza economica della formula di pagamento rateale, inducendolo ad assumere una decisione di carattere commerciale che altrimenti non avrebbe preso.