Con Circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021, l’INPS ha fornito dei chiarimenti relativi all’articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
In particolare, i chiarimenti riguardano l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.
Al riguardo, si evidenzia che i nuovi trattamenti di integrazione salariale spettano, come espressamente previsto dall’articolo 12, comma 2, del Decreto ristori, ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le misure sopra richiamate (nuovi trattamenti di integrazione salariale ed esonero contributivo) si pongono tra di loro in regime di alternatività, quantomeno in riferimento alla medesima unità produttiva. Pertanto, l’accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale comporta l’impossibilità, nella medesima unità produttiva, di accedere all’esonero contributivo disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 137/2020.
Ciò premesso, al fine di identificare l’ambito di potenziale operatività del nuovo esonero, occorre tenere in considerazione il fatto che la misura agevolativa possa trovare applicazione solo per coloro che abbiano astrattamente titolo ad esercitare l’opzione tra esonero e nuovi trattamenti di integrazione (cfr. più diffusamente sul punto, il successivo paragrafo 2.1).
Resta fermo, infine, che, ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro debbano aver fruito dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 nel mese di giugno 2020.