Con messaggio del 23 ottobre 2020, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla ripresa dei versamenti dei contributi sospesi per l’emergenza da Covid-19 come previsto dall’articolo 97, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
In particolare, l’INPS ha precisato che, relativamente al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione, considerato che è stato fissato al 16 settembre il termine per la ripresa dei versamenti sospesi:
- entro il 30 ottobre 2020 devono essere versate le prime due rate;
- entro il 31 dicembre 2020 il 50% dell’importo oggetto di sospensione dovrà essere interamente corrisposto in quanto ciò costituisce condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Il messaggio fornisce, inoltre, le indicazioni per i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi nella Gestione Aziende con dipendenti, per i committenti della Gestione Separata e per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione agricola unificata.