Con la Circolare n. 18 del 17 ottobre 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per le imprese non rientranti nel campo di applicazione del titolo I del D.lgs. n. 148/2015, ma che comunque assicurano ai lavoratori tutele attraverso i fondi di solidarietà bilaterali, di accedere alle diverse misure/prestazioni previste nel novellato articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
In particolare, la Circolare precisa che le suddette imprese possano accedere esclusivamente alla prestazione di cui al comma 5 dell’art. 41 del D.lgs. n. 148/2015, ossia ad un’indennità mensile – erogata dal datore di lavoro – eventualmente integrata dall’indennità NASpI commisurata al trattamento pensionistico lordo, maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.