Con Circolare n. 6 del 3 aprile 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito alcune precisazioni per la fruizione del trattamento di proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà ai sensi dell’art. 22 bis del D.lgs. n. 148/2015, anche alla luce del rifinanziamento dell’intervento per l’anno 2019 e dell’estensione del trattamento di integrazione salariale per l’anno 2020.
In particolare, la Circolare precisa che il trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata disposizione è riconoscibile – alla presenza di tutti gli altri requisiti indicati – nel limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di vigenza della norma stessa. Il limite di spesa massimo disposto dalla previsione normativa è sostanzialmente il limite entro il quale è possibile riconoscere l’ammortizzatore sociale.