Con Circolare del 18 ottobre 2018, n. 104, l’INPS ha indicato le modalità di fruizione della riduzione contributiva prevista dall’articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per i premi di produttività del settore privato.
Sul punto si ricorda come l’articolo 55 del D.L n. 50/2017 ha modificato la normativa riguardante la tassazione agevolata dei premi di risultato introducendo, a determinate condizioni, una decontribuzione degli stessi.
Più precisamente, la novella di cui al citato articolo sopprime il massimale più elevato di premi detassati (4.000,00 euro), con la conseguente applicazione del limite generale di 3.000,00 euro, ed introduce, con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800,00 euro, le seguenti misure: una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro; l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente; la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.