Con Circolare n. 28 del 13 febbraio 2018 l’INPS ha fornito le istruzioni applicative dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE), istituito, in via sperimentale dal 01 maggio 2017 al 31 dicembre 2019, dall’articolo 1 comma 166 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, come modificato dall’articolo 1 comma 162 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
L’APE è un prestito corrisposto a quote mensili dall’istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno sessantatré anni di età e venti anni di contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 entro tre anni e sette mesi dalla domanda, a condizione che l’importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta per il tramite dell’INPS, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria. La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.