Con Messaggio n. 1133 del 13 marzo 2017 l’INPS ha fornito chiarimenti sui termini di presentazione delle domande di assegno di solidarietà.
In particolare, l’INPS ha chiarito che saranno non indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione della domanda ed in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 della circolare n. 176/2016.