L’INPS ha fornito alcune indicazioni circa la nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.
Sul punto si ricorda come l’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10 dello stesso articolo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 183 del 2014, il Governo può adottare, con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2016 (cfr. contenuti correlati) nell’attuare la suddetta previsione stabilisce disposizioni integrative e correttive integrative, tra gli altri, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
In attesa dell’adozione della circolare attuativa, al fine di consentire la tempestiva applicazione della nuova disciplina, introdotta con il suindicato decreto legislativo, relativa al termine di presentazione per le domande di CIGO concernenti gli eventi oggettivamente non evitabili, l’INPS ha quindi fornito le presenti indicazioni.