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Chiarimenti INAIL sul rilascio del Durc in caso di crediti certi, liquidi ed esigibili verso pubbliche amministrazioni

13 Novembre 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 53 dell’11 novembre 2013 l’INAIL ha fornito i propri chiarimenti relativamente al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

Sul punto si ricorda come, in relazione alle disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge n. 52/20121 ha disposto che il documento unico di regolarità contributiva é rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

In attuazione di detta disposizione il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto 13 marzo 20132 con cui sono state stabilite le modalità di rilascio del Durc in presenza di una certificazione rilasciata ai sensi del d.l. 185/2008.

La presente Circolare dell’INAIL fa seguito alla Circolare n. 40 del 21 ottobre 2013 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva fornito i primi chiarimenti in materia.

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