Assonime ha pubblicato uno studio dal titolo: “Amministratore di fatto e direzione e coordinamento: la responsabilità penale nei gruppi d’impresa in un recente caso giurisprudenziale”.
Il documento trae origine dalla sentenza n. 3733 del 16 dicembre 2019 con la quale la Corte d’Appello di Firenze ha riconosciuto la responsabilità penale dell’amministratore delegato di una società capogruppo per la mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare un grave evento dannoso.
Secondo la Corte d’appello, l’esercizio di una forte interferenza nella gestione delle società controllate da parte della holding determina l’assunzione in capo a quest’ultima e ai suoi vertici di una posizione di garanzia rilevante ai sensi dell’articolo 40, comma 2 del Codice penale.
Nel proprio studio, Assonime analizza la sentenza con riferimento ai seguenti profili: le motivazioni della sentenza; attività di direzione e coordinamento e amministrazione di fatto; la posizione di garanzia; il concetto di posizione di garanzia nella dottrina e nella giurisprudenza; la posizione di garanzia della holding e dell’amministratore delegato (in quanto amministratore di diritto); le direttive sulla procedura per gli investimenti; il risanamento di gruppo; l’accentramento di servizi e funzioni; l’oggetto sociale; le direttive sulla sicurezza sul lavoro; la posizione di garanzia dell’amministratore delegato della holding (amministratore di fatto delle controllate).