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GDPR: il punto del Parlamento UE a due anni dalla sua attuazione

6 Aprile 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Il Parlamento europeo ha pubblicato la propria risoluzione sulla relazione di valutazione della Commissione concernente l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) due anni dopo la sua attuazione.

In particolare, il Parlamento UE valuta positivamente il fatto che il GDPR sia diventato il riferimento mondiale in materia di protezione dei dati personali e rappresenti un fattore di convergenza nell’elaborazione delle norme e che due anni dopo la sua entrata in applicazione, può essere globalmente considerato un successo e concorda con la Commissione sul fatto che allo stato attuale non è necessario che sia sottoposto ad aggiornamento o riesame;

Tuttavia, il Parlamento:

  • esprime preoccupazione dinanzi all’attuazione disomogenea e talvolta inesistente del GDPR da parte delle autorità nazionali di protezione dei dati a più di due anni dall’inizio dell’applicazione di tale Regolamento;
  • sottolinea che l’insufficiente livello di attuazione è particolarmente evidente nei reclami transfrontalieri e deplora il fatto che le autorità di protezione dei dati in 14 Stati membri non dispongano di risorse adeguate per contribuire ai meccanismi di cooperazione e coerenza;
  • invita l’EDPB ad armonizzare l’attuazione pratica dei requisiti in materia di protezione dei dati attraverso l’elaborazione di linee guida, in particolare per quanto riguarda la necessità di valutare i rischi associati alle informazioni sul trattamento dei dati fornite agli interessati (articoli da 12 a 14), all’esercizio dei diritti degli interessati (articoli da 15 a 18, 20 e 21) e all’attuazione del principio di responsabilizzazione; invita l’EDPB a formulare linee guida che classifichino diversi casi di usi legittimi della profilazione in base ai loro rischi per i diritti e le libertà degli interessati, unitamente a raccomandazioni concernenti misure tecniche e organizzative appropriate e a una chiara delimitazione dei casi di utilizzo illecito;
  • ritiene che il GDPR, essendo tecnologicamente neutro, rappresenti un valido quadro normativo per le tecnologie emergenti; è tuttavia del parere che siano necessari ulteriori sforzi per affrontare le questioni più ampie della digitalizzazione, quali le situazioni di monopolio e gli squilibri di potere attraverso una regolamentazione specifica, e per valutare attentamente la correlazione tra il GDPR e ogni nuova iniziativa legislativa, in modo da garantire la coerenza e colmare le lacune giuridiche.
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