Con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017 il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs n. 231/2002, come modificato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 192/2012, ha indicato il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
In particolare il Ministero ha fissato allo 0 per cento il tasso di riferimento per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2017.
Come noto, per “interessi legali di mora” si intendono gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che é pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali.
Conseguentemente, gli interessi legali moratori complessivi per il secondo semestre 2016 sono determinati in misura pari all’8,00%.