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Tariffe professionali: liberalizzazioni e nuova disciplina

31 Gennaio 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Relativamente alle tariffe professionali, l’art. 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Decreto sulle liberalizzazioni) contente “Disposizioni sulle professioni regolamentate” – modificato poco prima della pubblicazione in G.U. – prevede quanto segue:

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.”

Nel testo ufficiale del decreto scompare quindi l’obbligo incondizionato di dover pattuire sempre e comunque per iscritto il compenso, prevedendosi semplicemente l’obbligo di rendere noto al cliente il preventivo, ma in forma scritta solo nel caso in cui questa sia stata specificamente richiesta. L’inottemperanza che dà luogo ad illecito disciplinare consiste, quindi, nel rifiuto di fornire un preventivo scritto qualora ci sia la richiesta del cliente.

Le tariffe sono abrogate; solo nei casi di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti (rectius: da stabilire) con D.M. Nei rapporti con i privati, anche un solo riferimento a tali parametri da parte dell’avvocato fa scattare le conseguenze previste dall’art. 36 codice del consumo (c.d. nullità di protezione: peraltro rilevabile dal giudice anche ex officio).

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