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Flash News

Il testo del disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza approvato definitivamente dal Parlamento

4 Agosto 2017

Nella seduta di mercoledì 2 agosto, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza, nel testo identico a quello approvato dalla Camera.

Di seguito si riprendono espressamente le novità qui di maggior interesse descritte nel comunicato del Senato.

Assicurazioni e fondi pensione del ddl concorrenza

L’articolo 1, commi dal 2 al 40, del disegno di legge sulla concorrenza (A.C. 3012-B) reca norme in materia di assicurazioni e fondi pensione. In linea generale, il disegno di legge recepisce le proposte contenute dalla segnalazione dell’AGCM, in alcuni casi introducendo norme di portata anche più ampia rispetto agli obiettivi della segnalazione.

Si interviene in primo luogo sulla disciplina dell’obbligo a contrarre in materia di RC Auto: se dalla verifica dei dati risultanti dall’attestato di rischio, dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa, risultano informazioni non corrette o non veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate (commi 2-5). Nel corso dell’esame parlamentare è stata elevata la sanzione prevista in caso di rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre.

Gli intermediari hanno l’obbligo di informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base RC Auto (nuovo art. 132-bis del CAP). Se il consumatore alla stipula del contratto accetta una o più condizioni determinate dalla legge, ha diritto ad uno sconto del prezzo della polizza che non può essere inferiore a una percentuale determinata dall’IVASS. In particolare danno luogo allo sconto: l’ispezione del veicolo; l’installazione della scatola nera (meccanismo elettronico che registra l’attività del veicolo) ovvero di altri dispositivi individuati con decreto ministeriale; l’installazione (o comunque la presenza) del meccanismo che impedisce l’avvio del motore per elevato tasso alcolemico (art. 132-ter del CAP).

L’IVASS definisce, con proprio regolamento, i criteri e le modalità nell’ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto. Lo stesso Istituto deve inoltre definire i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto aggiuntivo e significativo da applicare ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato (individuate dall’IVASS con cadenza almeno biennale) che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni e che abbiano installato o installino la scatola nera. Anche in questo caso lo sconto deve essere dettagliato nel preventivo e nel contratto. L’IVASS vigila sull’applicazione delle nuove norme e, in caso di violazioni, applica le sanzioni amministrative pecuniarie. I costi di installazione delle scatole nere sono a carico dell’impresa di assicurazione (comma 6).

Resta ferma la facoltà per l’assicurato di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese abilitate di autoriparazione di propria fiducia (comma 9).

Una ulteriore ipotesi di sconto significativo sul prezzo della polizza è previsto nel caso in cui l’assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva (comma 11).

Nel caso di contratti con clausola bonus-malus, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione rispetto alla tariffa in vigore applicata dall’impresa, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo (comma 12).

Le imprese di assicurazione non possono differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l’assicurato e la medesima impresa (comma 13).

In caso di sinistri con soli danni alle cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In tale caso la parte che riceve la richiesta dell’assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta giorni. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni (comma 15).

All’IVASS è assegnato il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell’apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per assicurare l’omogeneità dei criteri di trattamento; l’IVASS deve altresì redigere apposita relazione all’esito di tale verifica, le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze (comma 16).

Il Governo deve emanare tabelle nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, per le macrolesioni e le microlesioni, in modo che sia garantito il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e siano razionalizzati i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. L’ammontare complessivo riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. Nei casi in cui le menomazioni accertate incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati (ovvero, limitatamente alle microlesioni, abbiano causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità), il giudice può aumentare l’ammontare del risarcimento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, entro un margine del 30 per cento per le macrolesioni e del 20 per cento per le microlesioni. La tabella unica nazionale è redatta tenendo conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo, ad eccezione che per le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione (commi 17-19).

In caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di scatola nera, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti (comma 20).

Per contrastare le frodi assicurative sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare: dall’archivio informatico integrato dell’IVASS; dalle scatole nere (e meccanismi equivalenti); dalla perizia, qualora risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (commi 21-22).

La violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi può essere accertata attraverso gli appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, non essendo necessaria la contestazione immediata delle violazioni del codice della strada, mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’apposito elenco dei veicoli a motore non assicurati verso terzi. Se la violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è rilevata per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale se i dispositivi o le apparecchiature sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Essi devono essere gestiti direttamente degli organi di polizia stradale e la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento (comma 23).

In caso di cessione del credito all’impresa di autoriparazione, la somma da corrispondere a titolo di rimborso è versata solo a fronte di presentazione della fattura (comma 24).

Il principio della durata annuale del contratto RC auto e del divieto di rinnovo tacito si applica anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente). Nel corso dell’esame al Senato è stato previsto che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente; successivamente, nel corso dell’esame alla Camera presso le Commissioni riunite VI e X, tale disposizione è stata eliminata (comma 25).

Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l’assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a “errori” del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa. Nel corso dell’esame parlamentare la predetta previsione è stata estesa alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge (comma 26).

Sono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), che non devono essere inferiori a 15 milioni di euro per sinistro, in luogo dei 10 milioni previsti dal disegno di legge originario. I nuovi massimali si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e gli importi saranno raddoppiati dall’anno successivo alla predetta data (comma 29).

Con riferimento al sistema del risarcimento diretto, si prevede che l’IVASS, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della disposizione in esame, proceda alla revisione del criterio in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora tale criterio non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi (comma 30).

L’archivio informatico integrato dell’IVASS sarà connesso anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia e, a seguito della modifica approvata in sede referente, con ulteriori archivi: carichi pendenti, anagrafe tributaria, anagrafe nazionale, casellario infortuni Inail. L’archivio potrà essere consultato anche dalle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente (comma 31).

Sono infine previste alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevedendo anche la convocazione di un tavolo di consultazione per avviarne un processo di riforma. Più nel dettaglio, il comma 38 interviene sui seguenti profili: destinazione alle forme pensionistiche complementari degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto (lettera a)); diritto all’anticipo della prestazione nel caso di cessazione dell’attività lavorativa (lettera b)); riscatti della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario (lettera c)).Il comma 39 prevede la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari al fine di aumentarne l’efficienza, nonché di favorire l’educazione finanziaria e previdenziale.

Comunicazioni

Con riguardo al settore delle comunicazioni si prevede (comma 41) di eliminare una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche.

Si prevede che:

  • le spese di recesso e trasferimento dell’utenza siano noti e commisurati al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio e siano comunicati in via generale all’Agcom;
  • le modalità di recesso siano semplici e analoghe a quelle di attivazione e sia garantito al cliente di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche;
  • nel caso di offerte promozionali, aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, il contratto non possa avere durata superiore a ventiquattro mesi e la penale sia equa e proporzionata al valore del contratto;
  • i gestori debbano avere il previo consenso espresso dai clienti per l’eventuale addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi ed è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l’utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all’attivazione di tale tipologia di servizi.

Il comma 43 incrementa la sanzione pecuniaria per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura del servizio universale.

Il comma 44, introdotto in seconda lettura al Senato, è stato soppresso nel corso dell’esame in sede referente alla Camera dei deputati. Tale disposizione fissava alcuni contenuti necessari dei contatti vocali non sollecitati da parte di operatori nei confronti degli abbonati, prevedendo che la chiamata fosse consentita solo qualora l’abbonato prestasse un consenso esplicito.

Viene inoltre istituito (commi 45 e 46) il Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Il registro sarà tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e con successivo decreto MISE saranno determinati i criteri per l’individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro.

Si prevede l’utilizzo del Sistema Pubblico dell’Identità Digitale (SPID), per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l’integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, upgrade di SIM, sostituzioni di SIM) attraverso l’utilizzo dell’identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) in via telematica (comma 47).

I commi 48-54 intendono favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l’addebito diretto su credito telefonico. Si introduce la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l’addebito diretto su credito telefonico, per l’acquisto di titoli d’accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli (comma 48). Per evitare situazioni di insolvenza, si prevede (comma 49) che l’utente che intende usufruire di tale modalità di pagamento sia messo nelle condizioni di conoscere, durante l’operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente. I commi 50-53 consentono l’effettuazione mediante credito telefonico di una serie di erogazioni liberali definendone le caratteristiche ed il trattamento fiscale.

Si prevede (comma 55), che sia aggiornato, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, il Regolamento di istituzione e gestione del c.d. registro delle opposizioni, cioè il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali al fine di estendere la disciplina in essere – che attualmente disciplina il solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali – anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità.

Si stabilisce, con riferimento alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni speciali per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell’operatore (comma 56).

Energia

Importanti innovazioni sono introdotte con riguardo al settore dell’energia.

Come è noto, infatti, nel testo del disegno di legge presentato dal Governo vi era un gruppo di disposizioni volte ad eliminare il regime di “maggior tutela” che opera transitoriamente nei settori del gas e dell’energia elettrica. Nel corso dell’esame alla Camera, in prima lettura, tale gruppo di disposizioni è stato modificato e integrato, soprattutto con l’inserimento di norme a tutela dei consumatori, mantenendo comunque intatta l’intenzione iniziale di liberalizzare la vendita ai clienti finali di energia in Italia, con l’eliminazione dei prezzi regolamentati. Il testo è stato ulteriormente modificato nel corso dell’esame al Senato. Un’ulteriore significativa modifica è stata approvata nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni riunite VI e X.

In particolare determina la cessazione del regime “di maggior tutela” nel settore del gas naturale, abrogando, a partire dal 1° luglio 2019 (secondo la modifica approvata in Senato), la disciplina che prevede la definizione da parte dell’Autorità per l’energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero (comma 60).

E’ inoltre eliminato il regime di “maggior tutela” nel settore dell’energia elettrica (comma 61). Nel corso dell’esame in Senato, sono state introdotte alcune modifiche a tale disposizione. In primo luogo è stata fissata al 1° luglio 2019 (invece che al 30 giugno 2017) la data dalla quale decorre l’abrogazione del regime di maggior tutela. Inoltre, mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva che l’AEEGSI disciplinasse le misure rivolte a garantire la fornitura del servizio universale, nel corso dell’esame in Senato è stato specificato che la medesima Autorità adotta disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. Nel corso dell’esame alla Camera è stato soppresso il riferimento ai clienti che non abbiano scelto il proprio fornitore, i quali sono dunque sottratti al regime delle aste per aree territoriali.

Le modalità di superamento del regime della maggior tutela prevedono che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge l’AEEGSI trasmetta al Ministro per lo sviluppo economico il rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell’energia e del gas. Tra gli indicatori contenuti nel rapporto vi è anche la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l’accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto il Ministero dello sviluppo economico, adotta un decreto che dà conto del raggiungimento degli obiettivi e definisce le misure necessarie affinché la cessazione del regime della Maggior tutela e l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali avvenga secondo meccanismi che assicurino la concorrenza. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo, secondo le modalità definite con provvedimento dell’ AEEGSI. (commi 67-71).

A tutela del consumatore sono previste ulteriori diverse misure, tra le quali:

  • procedure finalizzate ad ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas, e garantirne la confrontabilità, tramite la realizzazione e la gestione da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato – di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato retail (commi 62-65) e l’adozione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, di linee guida per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto (comma 66);
  • modalità stabilite dall’AEEGSI, con propri provvedimenti affinché le fatture relative alla somministrazione dell’acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all’anno, l’indicazione dell’effettivo consumo dell’acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile (comma 75) ;
  • erogazione ed eventuale rimodulazione del bonus elettrico e del bonus gas, ossia dei benefici economici a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita (commi 76-78) ;
  • diritto dei consumatori alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas, di importo elevato maxibollette, derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali (commi 79-80)
  • misure per la trasparenza del mercato dell’energia elettrica e del gas, tramite l’istituzione presso il MiSE di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali (commi 81-85);
  • norme di promozione della concorrenza, attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali (comma 86);
  • disposizioni relative alla clausola di «close-out netting», prevista nei prodotti energetici all’ingrosso, della quale si dispone la validità e l’efficacia anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti (commi da 87 a 89).

Tra le ulteriori disposizioni che rilevano nel settore dell’energia si segnalano:

  • misure di semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell’efficienza energetica (commi 90 e 91);
  • specifiche misure per i sistemi di distribuzione chiusi qualificati come “reti interne d’utenza” (comma 92);
  • disposizioni volte a regolare la distribuzione del gas naturale, a partire dalla disciplina delle gare fino al regime della concessione di stoccaggio ( commi da 94 a 98).

Diverse misure interessano poi la distribuzione dei carburanti (commi da 99 a 120), con particolare riguardo a:

  • l’introduzione di un’anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale e la riorganizzazione del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti;
  • la verifica della compatibilità degli impianti, per quanto concerne gli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale; le conseguenze derivanti nell’ipotesi in cui il titolare dell’impianto incompatibile non si impegni all’adeguamento completo dell’impianto;
  • la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato o tardivo invio della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di adeguamento dell’impianto e, con indicazione della destinazione dei proventi delle sanzioni stesse;
  • la soppressione della Cassa Conguaglio GPL, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Le funzioni e competenze della Cassa conguaglio, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano – da tale data – nelle funzioni svolte da Acquirente unico S.p.a. nel suo ruolo di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT).
  • l’attribuzione agli enti territoriali (regioni e comuni) della verifica del rispetto delle tempistiche e delle modalità del regime di sospensiva da parte degli impianti la cui attività è regolarmente sospesa.
  • l’applicazione di procedure semplificate di dismissione agli impianti che cessano definitivamente l’attività entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame;
  • la fissazione delle modalità con le quali si procede alla dismissione, nel senso di prevedere la bonifica del sito. La specificazione concernente l’obbligo di bonifica che vige in ogni caso e non solo nel caso di accertata contaminazione è stata introdotta nel corso dell’esame alla Camera (seconda lettura).

Servizi professionali

Con riguardo ai servizi professionali:

  • nelle società tra avvocati viene limitato il ruolo dei soci di solo capitale, richiedendo che per l’iscrizione all’albo i soci professionisti rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, e dei diritti di voto; il venir meno di tale requisito, non ripristinato entro sei mesi, determina la cancellazione della società dalla apposta sezione dell’albo degli avvocati. E’, inoltre, stabilito: che in tale sezione dell’albo deve essere resa disponibile la documentazione storica sulla composizione della società stessa; che l’amministrazione della società non può essere affidata a soggetti esterni; che il socio che esercita la prestazione professionale ne risponde, dovendo assicurare, per tutta la durata dell’incarico la propria indipendenza e imparzialità, dichiarando eventuali conflitti di interesse o incompatibilità; che la sospensione o radiazione dall’albo del professionista costituisce causa di esclusione dalla società (è, quindi, escluso che l’avvocato sospeso dall’albo possa restare all’interno della compagine sociale in qualità di socio di capitale) (comma 142);
  • in relazione al preventivo della prestazione professionale resa dall’avvocato, il d.d.l. concorrenza impone al professionista di comunicare tale previsione dei costi, in forma scritta e articolata per voci di spesa, sopprimendo l’attuale riferimento alla (eventuale) richiesta del cliente;
  • in relazione alla professionale notarile si modificano i criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale (in particolare, il rapporto notai/popolazione nazionale è determinato in 1/5.000). Con ulteriori misure: si consente al notaio di ampliare il proprio bacino di utenza territoriale; si prevede una particolare disciplina sugli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di particolare categorie di somme da questi ricevute e che costituiscono patrimonio separato insuccessibile e impignorabile e i cui interessi maturati sono destinati al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per il finanziamento delle PMI (tributi per cui il notaio è sostituto d’imposta, spese fiscali anticipate in relazione agli atti a repertorio ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale; ogni altra somma affidata e soggetta ad annotazione nel registro delle somme e dei valori); sono determinati i limitati impieghi in cui il notaio può disporre delle somme depositate, mantenendo idonea documentazione; si introduce un obbligo di presentazione periodica da parte del medesimo Consiglio del notariato di una relazione sull’applicazione della predetta disciplina; si rende obbligatoria – anziché facoltativa – la ricusazione da parte del notaio del proprio ministero, ove le parti non depositino antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell’atto, l’importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell’atto, salvo che si tratti di persone ammesse al gratuito patrocinio, oppure di testamenti; si prevedono infine ispezioni a campione sui notai, in ordine alla regolare tenuta e dell’impiego dei fondi e dei valori consegnati ad ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio (commi 143-145). Infine, il Senato ha inserito alcune disposizioni relative alla disciplina degli archivi notarili, volte essenzialmente alla riduzione del loro numero (commi 146-148);
  • con una disposizione di interpretazione autentica si estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina che per prima ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria (a condizione che, entro sei mesi, siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) e dal regolamento attuativo (DM 8 febbraio 2013, n. 34) per le società tra professionisti. L’intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall’11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza. Con una modifica approvata in Aula è stato previsto che, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Si prevede inoltre che l’Autorità nazionale Anticorruzione pubblichi sul proprio sito internet l’elenco di tali società (commi 149-150).

Infine, con una modifica all’art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali, il d.d.l. concorrenza impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale (comma 151).

Nel corso dell’esame del disegno di legge al Senato sono state soppresse le disposizioni, già approvate dalla Camera, relative alle semplificazioni nelle procedure ereditarie, alle modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata e alla sottoscrizione digitale di taluni atti.

Servizi bancari

In materia di servizi bancari, i commi 131 e 132, modificati durante l’esame parlamentare, prevedono che gli istituti bancari, le società di carte di credito e le imprese di assicurazione assicurino l’accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. Si affida all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sulla corretta applicazione della norma introdotta. Nel corso dell’esame parlamentare è stata introdotta, in caso di violazione della suddetta norma, una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro inflitta dall’Autorità di vigilanza, nonché un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

I commi 133-135 prevedono, affidando tale compito a un provvedimento di rango secondario, che siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, per assicurare la confrontabilità delle spese addebitate a chiunque dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un apposito sito internet.

Il comma 136, modificato durante l’esame parlamentare, interviene sulla disciplina delle polizze assicurative sottoscritte in occasione di un contratto di finanziamento. In luogo di obbligare gli intermediari a sottoporre al cliente almeno due preventivi (di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi), si prevede che essi siano tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del credito, la polizza che il cliente presenta o reperisce sul mercato. Tale polizza deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dal finanziatore. Tali prescrizioni sono estese alle ipotesi in cui al cliente sia richiesta la sottoscrizione di un’assicurazione diversa da quella sulla vita; inoltre, esse si applicano a tutti i casi in cui l’offerta di un contratto di assicurazione sia connesso o accessorio all’erogazione del mutuo o del credito. Viene disciplinato in dettaglio il diritto di recesso del cliente ove sottoscriva una polizza proposta dal soggetto finanziatore o da un incaricato; sono previsti specifici obblighi informativi a carico dell’intermediario, riguardanti tra l’altro le polizze e le provvigioni eventualmente percepite.

Nel corso dell’esame parlamentare (commi 137-141) è stata introdotta una specifica disciplina del contratto di locazione finanziaria, di cui viene esplicitata la definizione, indicando i casi di grave inadempimento e la relativa procedura di risoluzione del contratto. In tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotte le somme a lui spettanti. A tal fine, sono specificate le modalità di vendita o di nuova collocazione del bene che deve avvenire sulla base di criteri di celerità, trasparenza e pubblicità.


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