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Versamento dei conferimenti in denaro in sede di costituzione di s.r.l.: nuova massima del Consiglio notarile di Milano

7 Giugno 2016
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione Società del Consiglio notarile di Milano ha pubblicato una nuova massima in materia di versamento dei conferimenti in denaro in sede di costituzione di s.r.l. (art. 2464, comma 4, c.c.), che di seguito si riportano espressamente. Tra i contenuti collegati il link alle motivazioni, con anche la relativa nota bibliografica.

Massima n. 148 del 17 maggio 2016 – Versamento dei conferimenti in denaro in sede di costituzione di s.r.l. (art. 2464, comma 4, c.c.)

Alla luce del nuovo testo dell’art. 2464, comma 4, c.c. (introdotto all’art. 9, comma 15-bis, d.l. 76/2013, convertito dalla l. 99/2013), si ritiene che il versamento dei conferimenti in denaro da effettuare in sede di costituzione di una s.r.l.:

(a) possa essere eseguito mediante qualsiasi mezzo di pagamento che sia idoneo a far conseguire la provvista alla società;

(b) possa aver luogo, contestualmente o precedentemente alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, mediante la consegna dei mezzi di pagamento o la loro esecuzione a favore di uno degli amministratori nominati dall’atto costitutivo o anche a favore di persona a ciò delegata da uno di essi, ivi compreso il notaio rogante.

(c) possa essere eseguito mediante il deposito presso una banca, con vincolo a favore della costituenda società, in conformità alla disciplina tuttora vigente per la costituzione di s.p.a.

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