La Camera di commercio di Aosta (Parere Prot. n. 24610 del 3/02/2012) ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di cancellazione dal registro delle imprese nel caso di iscrizione erronea.
La Camera evidenzia come, una volta iscritto un dato nel registro, l’unico soggetto competente a determinarne la cancellazione è il giudice delegato di cui all’art. 2188 c.c.. In tal senso, l’art. 2191 c.c. prevede che “Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione”.
Diversamente, quindi, l’iscrizione nel registro delle imprese non può dirsi rimossa modificando, anziché i dati relativi al registro delle imprese, i dati REA (Repertorio Economico Amministrativo), e cioè la data in cui concretamente si è dato avvio (o si è cessata) l’attività (si rinvia, a tale proposito, alla circolare ministeriale n. 3641/C del 24/03/2011) denunciando, “ora per allora”, la cessazione dell’attività lo stesso giorno in cui era iniziata.