Con lettera circolare n. 224402 del 25 novembre 2011 il Ministero dello Sviluppo economico ha prorogato il termine per l'applicazione delle sanzioni per le società e i soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 29 novembre 2011.
Come già indicato con circolare n. 3645/C del 3 novembre scorso, la mancata comunicazione entro tale termine avrebbe dovuto comportare per il legale rappresentante della società inadempiente le sanzioni prevista dall'art. 2630 c.c..
Nel frattempo, evidenzia il ministero, sono pervenute numerose segnalazioni, da parte dei soggetti gestori di sistema di posta elettronica certificata, circa l'impossibilità di far fronte all'enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di PEC concentratasi nell'imminenza del termine sopraindicato, in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso.
Tale situazione, prosegue il ministero, determina l'impossibilità di individuare, in capo ai soggetti tenuti alla comunicazione de qua, l'elemento soggettivo (dolo o colpa) necessario per la comminazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 2630 c.c..
Per tale motivo, il ministero ha ritenuto che, almeno fino all'inizio del nuovo anno, deve ritenersi non tardiva anche la comunicazione dell'indirizzo PEC effettuata oltre il termine del prossimo29 novembre.